IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale di  bancoposta e di telecomunicazioni,  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti gli articoli 19 e 20 della  legge 14 aprile 1975, n. 103, che
prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla
base  di  apposite  convenzioni   stipulate  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, programmi  televisivi e radiofonici destinati
a stazioni estere;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988, n.  400,  recante  norme  sulla
disciplina  dell'attivita'   di  Governo  e   sull'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la  legge 12  gennaio 1991,  n. 13,  concernente gli  atti da
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art.  19 della  convenzione per la  concessione alla  RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. del  servizio pubblico di diffusione
circolare  di programmi  radiofonici e  televisivi, approvata  e resa
esecutiva con decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;
  Acquisito il  parere del  Consiglio di  Stato sulla  convenzione in
argomento, espresso  nell'adunanza della sezione prima  del 31 luglio
1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del   tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e con  il  Ministro  delle poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata  l'annessa  convenzione stipulata  ai sensi  della
legge  14  aprile 1975,  n.  103,  in data  11  giugno  1997, tra  la
Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione  e l'editoria  e  la RAI  - Radiotelevisione  italiana
S.p.a., per la predisposizione  di programmi televisivi e radiofonici
destinati a stazioni estere.
  2. I relativi impegni di spesa,  ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n. 29, e  successive modifiche ed  integrazioni, sono
assunti con decreti dirigenziali di esecuzione.
  Il presente decreto, previa registrazione  da parte della Corte dei
conti,  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 luglio 1997
                              SCALFARO
                                           Prodi, Presidente del Con-
                                             siglio dei Ministri
                                           Ciampi, Ministro del tesor
                                             e del bilancio e della p
                                             grammazione economica
                                           Maccanico, Ministro delle
                                             comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 336