IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997; Acquisito il parere del Consiglio di Stato sulla convenzione in argomento, espresso nell'adunanza della sezione prima del 31 luglio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 11 giugno 1997, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere. 2. I relativi impegni di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono assunti con decreti dirigenziali di esecuzione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesor e del bilancio e della p grammazione economica Maccanico, Ministro delle comunicazioni Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 336